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Sez. 1, Sentenza n. 1416 del 24/02/1983 (Rv. 426237 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE - DECRETI CAMERALI STATUENTI ESCLUSIVAMENTE SULLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE CON IL REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - OBBLIGATORIETÀ - RECLAMO EX ART. 739 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426237-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE - DECRETI CAMERALI STATUENTI ESCLUSIVAMENTE SULLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE CON IL REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - OBBLIGATORIETÀ - RECLAMO EX ART. 739 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

I decreti camerali emessi in Sede di volontaria giurisdizione (nella specie, sulla richiesta di autorizzazione a vendere beni ereditari appartenenti a minori), quando risolvono una questione di Competenza prospettata dalle parti o sollevata d'ufficio, assumono sul punto contenuto sostanziale di sentenza, ed ove si limitino soltanto a tale statuizione sono impugnabili esclusivamente con il regolamento necessario di Competenza, e non con il reclamo previsto dall'art. 739 cod. proc. civ.; con la conseguenza che quest'ultimo, se proposto, deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile dal giudice superiore, al quale, pertanto, è preclusa la possibilità di richiedere regolamento d'ufficio della Competenza. (V 4781/80, mass n 408602; (V 4923/78, mass n 394640; (V 5487/77, mass n 389138).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 747

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)