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Sez. 1, Sentenza n. 4922 del 28/10/1978 (Rv. 394640 - 01)

STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI - PROCEDIMENTO DI RETTIFICAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL PADRE SUL PRESUPPOSTO DELLA IMPOSIZIONE DEL NOME AL NEONATO DA PARTE DELL'OSTETRICA FUORI DEI CASI PREVISTI DALL'ART 70 DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394640-01

STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI - PROCEDIMENTO DI RETTIFICAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL PADRE SUL PRESUPPOSTO DELLA IMPOSIZIONE DEL NOME AL NEONATO DA PARTE DELL'OSTETRICA FUORI DEI CASI PREVISTI DALL'ART 70 DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE - AMMISSIBILITA.*

Il procedimento di rettificazione degli Atti dello stato civile, disciplinato dal titolo nono del RD 9 luglio 1939 n 1238 (ordinamento dello stato civile), e ammissibile ogni volta che sia diretto ad eliminare una difformita tra la situazione di fatto, quale e o dovrebbe essere nella realta secondo la previsione di legge, e quale risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio, comunque e da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esso. Pertanto, tale procedimento puo essere promosso dal padre, il quale assuma che la dichiarazione della nascita del figlio e l'imposizione allo stesso del nome sono state effettuate dalla levatrice, al di fuori delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art 70 primo comma del citato decreto, tale potere le e attribuito, poiche la domanda, cosi formulata, non tende ad introdurre una modificazione nel nome spettante alla persona, ma soltanto a far coincidere il nome, quale risulta dall'atto dello stato civile, e che si assume invalidamente imposto dalla levatrice, con quello realmente spettante al neonato.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 70, Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)