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Sez. L, Sentenza n. 5820 del 10/11/1979 (Rv. 402478 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - AMBITO SOGGETTIVO - AVVENTIZI DI ENTE OSPEDALIERO - VERBALE DI ACCERTAMENTO DEGLI ISPETTORI DELL'INPS - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402478-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - AMBITO SOGGETTIVO - AVVENTIZI DI ENTE OSPEDALIERO - VERBALE DI ACCERTAMENTO DEGLI ISPETTORI DELL'INPS - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*

I verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell'INPS - i quali fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilita che puo essere infirmato da una specifica prova contraria e, in Mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo. Pertanto, in difetto di una contraria dimostrazione da parte dell'ospedale, il verbale di accertamento dell'ispettore dell'INPS - nel quale, in relazione all'Obbligo di Assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si affermi la qualita di avventizi di determinati dipendenti ospedalieri - ben puo costituire valida fonte di convincimento dell'esistenza della suddetta qualita. (Conf 3700/78, mass n 393215 nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)