Sez. L, Sentenza n. 3700 del 24/07/1978 (Rv. 393215 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - DEI FUNZIONARI DEGLI ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - VALORE PROBATORIO - FINO A QUERELA DI FALSO - LIMITI - CIRCOSTANZE APPRESE DA TERZI OD IN SEGUITO AD ALTRE INDAGINI - ATTENDIBILITA - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - CARATTERE SPECIFICO DELLA PROVA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - DEI FUNZIONARI DEGLI ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - VALORE PROBATORIO - FINO A QUERELA DI FALSO - LIMITI - CIRCOSTANZE APPRESE DA TERZI OD IN SEGUITO AD ALTRE INDAGINI - ATTENDIBILITA - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - CARATTERE SPECIFICO DELLA PROVA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
I verbali redatti dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza (o dai funzionari dell'ispettorato del lavoro) in tema di omesso o irregolare versamento dei contributi assicurativi fanno fede, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati, nonche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averli appresi da terzi od in seguito ad altre indagini, i verbali stessi - per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono - possiedono un grado di attendibilita che non puo essere infirmato se non da una specifica prova contraria - e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati. (Conf 4044/75, mass n 378341).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 01/03/1945 num. 177 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)