Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 11/07/2014 (Rv. 632056 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Domande connesse - Applicabilità all'intero procedimento della sospensione - Necessità - Fondamento - Eccezioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, di cui alcune soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l'intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione (stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa sentenza e ad opera di una stessa parte), tranne nel caso in cui la domanda in relazione alla quale è prevista la sospensione sia accessoria e consequenziale rispetto a quella per la quale la legge la esclude.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)