diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20594 del 29/09/2007 (Rv. 600490 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Cumulo fra causa soggetta alla sospensione e causa non soggetta - Esistenza di connessione fra le due cause - Decisione di entrambe senza scioglimento del cumulo - Applicabilità della sospensione.
Stato
decisa il 2007-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600490-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Quando si trovino cumulate fra loro per ragioni di connessione due controversie, una delle quali sia soggetta al regime della sospensione dei termini per il periodo feriale e l'altra non lo sia, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere la ragione di connessione e, quindi, conservandola, sia soggetta all'applicazione della sospensione, non essendo concepibile, per il fatto che l'impugnazione può coinvolgere la decisione in riferimento ad entrambe le domande connesse, né l'operare di due regimi distinti né il non operare della sospensione per tutta la controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)