Sez. 1, Sentenza n. 1307 del 12/05/1973 (Rv. 363920 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - APPLICAZIONE AL CASO CONCRETO - RICERCA LIBERA DELLA DISPOSIZIONE PIU RISPONDENTE ALLA PRETESA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DISPOSITIVO - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - APPLICAZIONE AL CASO CONCRETO - RICERCA LIBERA DELLA DISPOSIZIONE PIU RISPONDENTE ALLA PRETESA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DISPOSITIVO - APPLICABILITA.*
Quando la controversia da decidere concerne l'applicazione di norme di autonomia collettiva non aventi efficacia erga omnes, il giudice non e libero di ricercare la disposizione che meglio si attagli a sorreggere la pretesa, ma deve attenersi al principio dispositivo per l'individuazione delle situazioni di fatto e delle clausole contrattuali su cui l'attore fonda la pretesa medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)