Sez. 2, Sentenza n. 5001 del 21/05/1994 (Rv. 486720 - 01)
Servitù - Prediali - Esercizio - In genere | "Servitus altius non tollendi" - Obbligo del proprietario del fondo servente - Contenuto.
Servitù - Prediali - Esercizio - In genere
In tema di "servitus altius non tollendi" il titolare del fondo servente ha l'obbligo di osservare il limite di altezza convenuto in ogni punto del fabbricato essendo esso necessariamente destinato per intero a fornire al fondo dominante l'utilità per la quale la servitù venne costituita, così che egli deve astenersi da qualsiasi attività edificatoria che comporti compressione o riduzione delle condizioni di vantaggio derivanti al fondo dominante dalla costituzione di detta servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1079
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)