Sez. 2, Sentenza n. 8151 del 15/06/2001 (Rv. 547518 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - IN GENERE | "Servitus altius non tollendi" - Obbligo del proprietario del fondo servente - Contenuto - Tutela giudiziale della servitù - Esistenza di un effettivo pregiudizio - Necessità - Esclusione.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - IN GENERE
In tema di servitù "altius non tollendi", il contenuto del diritto si concreta nel dovere del proprietario del fondo servente di astenersi da qualunque attività edificatoria che muti l'altezza del proprio edificio, quale che sia in concreto l'entità della compressione o riduzione del vantaggio al fondo dalla detta attività. In tema di servitù, infatti, il concetto di "utilitas" può comprendere ogni vantaggio, anche di natura non economica, come quello di assicurare semplicemente una maggiore amenità e, pertanto, va tutelata da ogni forma di compressione o ingerenza da parte di chiunque, con il solo limite del divieto di atti emulativi e salva l'eventuale rilevanza dell'entità del pregiudizio al solo fine della quantificazione del risarcimento del danno ove richiesto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1079
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)