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Sez. 3, Sentenza n. 4301 del 02/07/1981 (Rv. 414985 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - REVOCAZIONE - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414985-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - REVOCAZIONE - PROPONIBILITA.*

Il travisamento dei fatti, risolvendosi nella inesatta percezione, da parte del giudice del merito, di circostanze presupposte, in contrasto con quanto risulta dagli Atti del processo, come sicura base del suo ragionamento - che, fondato sul fatto travisato, appare sorretto da adeguata motivazione, immune da errori logici o giuridici - non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione, bensi errore denunciabile col mezzo della revocazione, ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ. (Conf 2686/80, mass n 406467; (Conf 830/79, mass n 397001; (Conf 245/79, mass n 396308; (Conf 2570/73, mass n 366029).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)