Sez. 1, Sentenza n. 2570 del 12/10/1973 (Rv. 366029 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - REVOCAZIONE - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - REVOCAZIONE - NECESSITA.*
E insindacabile l'apprezzamento del giudice di merito che abbia ritenuto non contestata una circostanza di causa, anche se l'apprezzamento sia frutto di un travisamento dei fatti, giacche un errore del genere non e previsto come motivo di ricorso per Cassazione, ma puo dar luogo, eventualmente, a impugnazione per revocazione ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ. (Conf 3030/71, mass n 354326).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)