Sez. 2, Sentenza n. 11657 del 30/04/2024 (Rv. 671127-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE | Motivo di ricorso contenente doglianza relativa alla liquidazione omnicomprensiva degli onorari - Inammissibilità - Ipotesi di intervenuta abrogazione della categoria dei diritti - Violazione dei limiti tariffari - Spiegazione delle ragioni - Specifica doglianza sulla mancata distinzione tra compensi ed esborsi - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti -, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)