Sez. 1, Sentenza n. 20808 del 02/10/2014 (Rv. 632497 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Liquidazione complessivamente operata dal giudice di merito - Ricorso per cassazione senza indicazione specifica delle relative voci della tariffa come risultanti dalla nota spese - Inammissibilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI
In tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)