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Sez. 2, Sentenza n. 6906 del 22/06/1993 (Rv. 482866 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - In genere | Manifestazione implicita del proposito della parte di non adempiere la propria obbligazione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482866-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - In genere

La domanda di risoluzione di un contratto, costituendo legittimo esercizio del potere di chiedere al giudice la tutela giurisdizionale di una situazione giuridica nascente dal contratto stesso, non manifesta, di per sè, il proposito della parte di non adempiere la propria obbligazione e non può, conseguentemente, giustificare, in mancanza di effettivo inadempimento, la risoluzione per fatto a questa imputabile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)