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Sez. 3, Sentenza n. 1319 del 20/02/1996 (Rv. 495929 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione - Efficacia nel giudizio civile - Disciplina ex artt. 651, 652 e 654 del nuovo codice di procedura penale - Applicabilità alla sentenza penale passata in giudicato sia prima che dopo l'entrata in vigore del citato codice (29 ottobre 1989) - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495929-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE

Le norme sull'efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione nel giudizio civile, dettate dagli artt. 651, 652 e 654 del nuovo codice di procedura penale, sono applicabili non solo quando la sentenza penale sia passata in giudicato dopo l'entrata in vigore del citato codice (29 ottobre 1989), ma anche quando lo sia anteriormente, in quanto l'art. 260 delle norme transitorie del vigente codice di procedura penale espressamente stabilisce che in materia di efficacia extrapenale della decisione si osservano le nuove disposizioni anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice (in virtù dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento dell'imputato per la presenza di una causa di estinzione del reato abbia autorità di cosa giudicata nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 28 dell'abrogato codice di procedura penale, limitatamente ai fatti accertati dal giudice penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 260, Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)