Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 31/03/1972 (Rv. 357374 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - INTERESSI - DECORRENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - INTERESSI - DECORRENZA.*
Nel caso di danno - consistente in una perdita patrimoniale che si proietta nel futuro - il quale sia stato liquidato equitativamente in una somma globale, e senza detrazione degli interessi a scalare corrispondenti all'anticipata erogazione del capitale, gli interessi sulla stessa somma decorrono non dalla data del fatto illecito, bensi da quella della liquidazione, cioe dalla pubblicazione della sentenza. (Conf 820'70, mass n 346193).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)