Sez. 1, Sentenza n. 841 del 27/03/1970 (Rv. 346193 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - IN GENERE - ATTO SIMULATO - DICHIARAZIONE DI NULLITA - IRRILEVANZA AI FINI FISCALI - CONSEGUENZE - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA SIMULAZIONE - TRATTAMENTO TRIBUTARIO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - IN GENERE - ATTO SIMULATO - DICHIARAZIONE DI NULLITA - IRRILEVANZA AI FINI FISCALI - CONSEGUENZE - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA SIMULAZIONE - TRATTAMENTO TRIBUTARIO.*
Ai fini dell'imposta proporzionale di registro sull'atto simulato e registrato la dichiarazione di nullita per simulazione deve considerarsi non avvenuta. Da cio deriva - sempre ai fini fiscali - che deve considerarsi come avvenuto il trasferimento simulato, con la conseguenza che la sentenza, la quale dichiara la nullita del detto trasferimento, viene, fiscalmente, a porre in essere, ai soli fini dell'imposta, una retrocessione, soggetta ad imposta proporzionale, a termini dell'art 1 della tariffa all a, parte prima, con aliquota eguale a quella stabilita per le vendite.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 12 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)