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Sez. L, Sentenza n. 758 del 16/01/2006 (Rv. 587229 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE | Pubblico impiego Cosiddetto privatizzato - Licenziamento disciplinare - Motivazione - Contenuto - Modellato sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi - Esclusione - Modellato sulle prescrizioni della legge n. 604 del 1966 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587229-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE

Il licenziamento disciplinare, nel regime giuridico contrattuale dei rapporti di lavoro dei dipendenti regionali dettato dall'art. 38 legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 18 del 1996 è negozio giuridico di diritto privato regolato dalla legge n. 604 del 1966, in linea con le previsioni generali di cui all'art. 55 del d.P.R. 30 marzo 2001, n. 165, e all'art.2 comma secondo, del suddetto decreto. L'obbligo di motivazione, quindi, non è quello dei provvedimenti amministrativi, ma il contenuto di esso va determinato in base al disposto dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966.Pertanto, l'obbligo di motivazione è assolto dall'amministrazione con l'indicazione del fatto (già oggetto di contestazione) che, ad avviso del datore di lavoro, giustifica il recesso, spettando poi al giudice valutare se il fatto medesimo è idoneo a radicare il potere di estinguere il rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Legge 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 27/03/1996 num. 18 art. 38 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)