Sez. L, Sentenza n. 7704 del 16/05/2003 (Rv. 563220 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE | Pubblico impiego cd. privatizzato - Atti del datore di lavoro concernenti il rapporto di impiego - Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in materia di destituzione all'esito di procedimento disciplinare.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE
Le norme della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo riguardano i procedimenti strumentali alla emanazione da parte della P.A. di provvedimenti autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari dei medesimi, caratterizzati dalla situazione di preminenza dell'organo che li adotta, e non sono perciò applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo. Pertanto, all'atto di destituzione dall'impiego adottato all'esito del procedimento disciplinare ed a seguito di sentenza penale di condanna per un reato commesso in servizio, non è applicabile l'obbligo della motivazione stabilito dalla legge n. 241 del 1990, essendo sufficiente che nel medesimo sia indicato l'illecito disciplinare che ha giustificato la risoluzione del rapporto di lavoro, costituendo inoltre l'atto di conformazione al lodo arbitrale di cui all'art. 59, comma settimo, D.Lgs. n. 29 del 1993 un atto dovuto che non richiede alcuna motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)