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Sez. 1, Sentenza n. 13407 del 20/07/2004 (Rv. 574690 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI | Opposizione ex art. 2527 cod. civ. - Unico rimedio accordato al socio escluso per far valere l'illegittimità del provvedimento di esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574690-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI

In tema di società cooperative, avverso la delibera di esclusione del socio, l'opposizione prevista dall'art. 2527, terzo comma, cod. civ. rappresenta l'unico rimedio accordato al socio escluso per far valere l'illegittimità del provvedimento, anche nel caso in cui se ne contesti la regolarità; spirato il termine, di trenta giorni dalla comunicazione, stabilito a pena di decadenza per l'esperimento di tale mezzo di tutela, eventuali vizi del provvedimento non possono essere più dedotti dalla parte o rilevati dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)