Sez. 1, Sentenza n. 26211 del 22/11/2013 (Rv. 629534 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI | Banche cooperative - Opposizione ex art. 2527 cod. civ. - Mezzo esclusivo - Termine di decadenza di sessanta giorni di cui al nuovo art. 2533 cod. civ. - Inapplicabilità - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI
In tema di società cooperative, l'opposizione di cui all'art. 2527, terzo comma, cod. civ. (ora prevista dall'art. 2533, terzo comma, cod. civ.) rappresenta l'unico rimedio accordato al socio escluso per far valere l'illegittimità del provvedimento, da attivare entro il termine di decadenza ivi stabilito, che, in caso di banca popolare, resta, ai sensi dell'art. 223 terdecies, secondo comma, disp. att. cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 9 del d.lgs. n. 6 del 2003, quello di trenta giorni ove detto termine fosse già decorso al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla norma transitoria (con effetto dal 14 gennaio 2005) dall'art. 37 del d.lgs. n. 310 del 2004.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2527 com. 3, Cod. Civ. art. 2533 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 223 terdecies com. 2, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 9, Decreto Legisl. 28/12/2004 num. 310, Legge 03/10/2001 num. 366 art. 5 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)