diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022 (Rv. 664263 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE | Circolazione di veicoli - Osservanza del limite di velocità - Responsabilità del conducente per velocità pericolosa in relazione allo stato dei luoghi - Accertamento del giudice di merito - Motivazione - Requisiti - Fattispecie. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664263-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE

In tema di circolazione stradale, per l'affermazione della responsabilità del conducente che, pur osservando i limiti di velocità, non ha moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi, il giudice del merito è tenuto a indicare le specifiche ragioni di fatto che avrebbero in concreto giustificato l'adozione di tale condotta prudenziale, essendo invece priva di congruità logica la motivazione che si limiti ad un richiamo meramente astratto delle predette ragioni senza un adeguato riscontro nelle caratteristiche del luogo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui la corte territoriale aveva affermato la corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro stradale per non avere ulteriormente moderato la velocità del proprio veicolo nell'approssimarsi all'intersezione tra la strada percorsa e il tratturo di campagna dal quale proveniva il veicolo antagonista, omettendo però di indicare gli elementi dai quali si sarebbe potuta desumere la segnalazione dell'incrocio ovvero la verosimile e concreta percepibilità dello stesso).

Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Cod. Strada art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)