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Sez. 3, Sentenza n. 12970 del 29/09/2000 (Rv. 540640 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza di revoca del giudice dell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540640-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

La questione se competente a revocare la precedente sospensione dell'esecuzione forzata sia il giudice dell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. o invece il giudice dell'esecuzione dello stesso Tribunale attiene alla distribuzione interna delle controversie nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario con conseguente inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)