Sez. 3, Sentenza n. 12970 del 29/09/2000 (Rv. 540640 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza di revoca del giudice dell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
La questione se competente a revocare la precedente sospensione dell'esecuzione forzata sia il giudice dell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. o invece il giudice dell'esecuzione dello stesso Tribunale attiene alla distribuzione interna delle controversie nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario con conseguente inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)