Sez. U, Sentenza n. 1238 del 07/02/1994 (Rv. 485239 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Controversia - Assegnazione al giudice del lavoro ovvero ad altro magistrato della stessa pretura - Questione relativa - Soluzione - Regolamento di competenza - Proposizione - Inammissibilità - Eventuale questione di giurisdizione - Esame d'ufficio - Inammissibilità.
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere
Poiché la sezione lavoro, non costituisce, nell'ambito della pretura, un diverso organo di giustizia, la questione se una controversia spetti al giudice del lavoro, ovvero ad altro magistrato della stessa pretura, non pone un problema di competenza in senso proprio, bensì di assegnazione della causa all'ufficio precostituito, nell'ambito della stessa pretura, per la decisione della particolare controversia, con la conseguenza dell'inammissibilità del regolamento di competenza, anche d'ufficio che in ordine alla sua soluzione sia proposto, nonché della correlativa preclusione dell'esame di ufficio della eventuale questione di giurisdizione, che presuppone un regolamento di competenza ammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)