Sez. 2, Sentenza n. 3044 del 27/08/1969 (Rv. 342955 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - MODALITA - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO DI UNA SERVITU DI ATTINGIMENTO DI ACQUA AD UNA FONTANA - DETERMINAZIONE DELLE OPERE OCCORRENTI PER LA RIATTIVAZIONE DELLA FONTANA E PER L'ELIMINAZIONE DELLA PARZIALE DEVIAZIONE DELL'ACQUA ATTUATA DALL'AUTORE DELLO SPOGLIO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - NATURA DI ORDINANZA - INAPPELLABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - MODALITA - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO DI UNA SERVITU DI ATTINGIMENTO DI ACQUA AD UNA FONTANA - DETERMINAZIONE DELLE OPERE OCCORRENTI PER LA RIATTIVAZIONE DELLA FONTANA E PER L'ELIMINAZIONE DELLA PARZIALE DEVIAZIONE DELL'ACQUA ATTUATA DALL'AUTORE DELLO SPOGLIO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - NATURA DI ORDINANZA - INAPPELLABILITA.*
Il pretore, adito quale giudice dell'esecuzione per la Determinazione delle modalita di attuazione dell'Obbligo di reintegrazione nel possesso di una servitu pubblica di attingimento di acqua ad un fontanile di proprieta privata, in conformita al provvedimento da lui emesso nella fase sommaria del relativo procedimento possessorio, non esorbita dai limiti segnati ai suoi poteri dall'art 612 cod proc civ qualora non solo determini le opere necessarie a rimettere il fontanile nel luogo dove si trovava prima dello spoglio ed a riattivarne il funzionamento, ma disponga altresi la rimozione delle condutture installate dall'autore dello spoglio per deviare una parte dell'acqua verso un pozzetto di sua proprieta, non potendo aver luogo il ripristino dello stato di fatto preesistente allo spoglio se non con l'eliminazione di ogni opera che l'aveva alterato. Conseguentemente, il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione, avendo la Forma e il contenuto dell'ordinanza prevista dal citato art 612 cod proc civ, non e impugnabile con l'appello. (V 674, 68, massima n 331851 124, 68, massima n 330970 930, 65 1249-67 434-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)