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Sez. 3, Sentenza n. 2674 del 12/07/1976 (Rv. 381455 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - CONDANNA A FARE UN QUID NOVI - CONDANNA AL RIPRISTINO - TITOLO ESECUTIVO - REQUISITO DELLA LIQUIDITA - RISPETTIVO CRITERIO DI INDAGINE - POSSESSO DI UNA SERVITU - ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI REINTEGRAZIONE - ORDINE DI ELIMINAZIONE DELLE OPERE ALTERATIVE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1976-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381455-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - CONDANNA A FARE UN QUID NOVI - CONDANNA AL RIPRISTINO - TITOLO ESECUTIVO - REQUISITO DELLA LIQUIDITA - RISPETTIVO CRITERIO DI INDAGINE - POSSESSO DI UNA SERVITU - ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI REINTEGRAZIONE - ORDINE DI ELIMINAZIONE DELLE OPERE ALTERATIVE - LEGITTIMITA.*

Nell'indagine volta a controllare se il titolo posto a base dell'esecuzione forzata ai sensi dell'art 612 cod proc civ abbia il requisito della liquidita, va distinta la condanna a fare un quid novi da quella che disponga di fare alcunche per il ripristino della situazione anteriormente esistente, giacche nella prima ipotesi il giudice di cognizione deve precisare in tutte le sue modalita la prestazione dovuta, la cui concretezza non puo essere desunta che dal giudicato, mentre nella seconda ipotesi l'ordine di fare trova nella situazione anteriore da ripristinare il necessario modello di raffronto, da cui e dato desumere la misura, la portata e i limiti del quid faciendum. Pertanto il pretore, adito quale giudice dell'esecuzione per la Determinazione delle modalita di attuazione dell'Obbligo di reintegrazione nel possesso di una servitu, non esorbita dai limiti segnati ai suoi poteri dall'art 612 cod proc civ qualora determini le opere necessarie per il ripristino dello stato di fatto preesistente allo spoglio, disponendo anche l'eliminazione di quelle che tale stato avevano alterato, perche solo in tal modo puo aver luogo il detto ripristino, cosi come ordinato dal titolo esecutivo. (V 2626/73, mass n 366106; (V 3044/69, mass n 342955).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)