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Sez. 2, Sentenza n. 460 del 14/01/2016 (Rv. 638375 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Indebita percezione di aiuti comunitari in favore degli allevatori - Sottoposizione degli animali alle operazioni di eradicazione della brucellosi - Falsa attestazione anteriore all'entrata in vigore del d.m. n. 429 del 1997 - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638375-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

Risponde dell'illecito di indebita percezione di aiuti comunitari l'allevatore che li abbia ricevuti successivamente all'entrata in vigore del d.m. n. 429 del 1997 (16 dicembre 1997), ancorché la dichiarazione, non veritiera, circa la sottoposizione degli animali al trattamento di eradicazione della brucellosi, posta dal citato d.m. come condizione per l'erogazione delle somme, sia anteriore a tale data, consumandosi l'illecito nel momento della riscossione indebita del contributo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che le operazioni di eradicazione della brucellosi potessero rientrare nei controlli sanitari imposti agli allevatori ex l.r. Sicilia, n. 28 del 1995, entrata in vigore il 16 dicembre 1999, la cui applicazione, pertanto, non poteva essere invocata per negare la necessità di procedere, nelle annate 1997-1998, alla sanificazione degli animali ed escludere l'illecito).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 02/07/1992 num. 453, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 12/08/1997 num. 429, Legge Reg. Sicilia 04/04/1995 num. 28, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)