Sez. L, Sentenza n. 296 del 15/01/1988 (Rv. 456854 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - ECCEZIONE DELL'INPS IN ORDINE ALLA TARDIVITÀ DEL VERSAMENTO - PROVA DELLA DATA DELLA CONOSCENZA DA PARTE DELL'ASSICURATO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO - ONERE DELL'INPS MEDESIMO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - ECCEZIONE DELL'INPS IN ORDINE ALLA TARDIVITÀ DEL VERSAMENTO - PROVA DELLA DATA DELLA CONOSCENZA DA PARTE DELL'ASSICURATO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO - ONERE DELL'INPS MEDESIMO.*
Secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'Onere della prova (art. 2697 cod. civ.), spetta all'i.N.P.S., che eccepisce l'inefficacia della contribuzione volontaria in quanto tardivamente versata, dimostrare la data in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del provvedimento di autorizzazione alla contribuzione predetta, decorrendo da tale data, anziché da quella di emissione del provvedimento stesso, il termine per l'esecuzione del versamento ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)