Sez. L, Sentenza n. 1253 del 06/02/1998 (Rv. 512321 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Onere probatorio a carico dell'assicurato - Tardività del versamento - Onere a carico dell'INPS - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Decadenza ex art.416 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
Secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta all'assicurato che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione di invalidità provare il fatto costitutivo della domanda, ossia l'avvenuto versamento dei contributi di legge, non anche la tempestività di tale versamento, atteso che la tardività del versamento, quale fatto impeditivo, va provata dall'istituto convenuto, e va pertanto eccepita nei termini di decadenza di cui all'art. 416 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)