Sez. U, Sentenza n. 9104 del 03/05/2005 (Rv. 580590 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Enti locali - Dipendente - Indennità premio di servizio - Incidenza del periodo di servizio prestato alle dipendenze dello Stato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Anche per i danni da ritardo nella corresponsione dell'indennità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La domanda del dipendente d'ente locale, proposta per ottenere l'indennità premio di servizio, inclusiva, ai sensi dell'art. 14 della legge 22 giugno 1954, n. 523 (in tema di ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita), del servizio precedentemente prestato alle dipendenze dello Stato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, perchè la ricongiunzione del servizio, ai sensi di tale norma, dà luogo ad un'unica indennità di fine rapporto, qualificata dallo "status" del dipendente al momento della definitiva cessazione del servizio; e alla giurisdizione del giudice ordinario va ricondotta non solo la pretesa avente ad oggetto il capitale, ossia l'indennità, ma anche quella concernente il risarcimento dei danni da ritardo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/06/1954 num. 523 art. 14, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)