Sez. 3, Ordinanza n. 30106 del 21/11/2024 (Rv. 672913-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO | Controversia sull'esistenza del credito - Giudizio deciso con sentenza di primo grado non passata in giudicato - Sospensione necessaria del giudizio sull'azione revocatoria - Esclusione - Facoltatività ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - In genere. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO
Non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata la sussistenza di un credito litigioso, aveva ampiamente motivato circa le ragioni della valutazione sulla sussistenza del credito, in senso difforme rispetto alla sentenza asseritamente pregiudicante).
Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)