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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16051 del 18/05/2022 (Rv. 665053 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO | Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Motivazione in ordine al relativo esercizio - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665053-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO

L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sufficiente il richiamo, nell'ordinanza di sospensione del processo, del provvedimento con cui era stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza pregiudicante, disposta dal giudice d'appello sulla base di una esplicita valutazione di non manifesta infondatezza dell'impugnazione).

Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)