Sez. L, Sentenza n. 25356 del 02/12/2009 (Rv. 610856 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici specialisti ambulatoriali - Prestazioni di particolare impegno professionale - Modalità organizzative di esecuzione - Accordo tra medico e USL - Necessità - Fondamento - Esecuzione delle prestazioni in assenza di accordo - Conoscenza da parte dell'amministrazione dell'effettuazione delle prestazioni - Invito a concordare diverse modalità - Necessità - Mancanza - Conseguenza - Accettazione da parte dell'USL delle modalità di esecuzione delle prestazioni - Autorizzazione preventiva - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di prestazioni dei medici specialisti ambulatoriali, l'art. 19 del d.P.R. n. 316 del 1990, nel prevedere che per gli interventi di particolare impegno professionale le modalità organizzative di esecuzione vadano concordate tra il medico e l'USL, esclude che l'ente pubblico possa operare con atti autoritativi generali. Ne consegue che ove la prestazione sia stata eseguita in assenza di detto accordo e vi sia stata la conoscenza da parte della struttura dell'avvenuta effettuazione da parte dello specialista, non seguita dall'invito a convenire le relative modalità organizzative, si deve presumere che l'USL non abbia ritenuto necessario concordare diverse modalità organizzative, dovendosi escludere la necessità di una preventiva autorizzazione da parte della dirigenza della struttura sanitaria con conseguente disapplicazione dei provvedimenti della USL che la prevedano. (Nella specie, la S.C. in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto la spettanza al medico dei compensi per prestazioni di particolare impegno professionale in presenza di comunicazioni mensili, accompagnate da un riepilogo controfirmato dall'infermiera e dal funzionario responsabile, inviate dallo specialista all'USL e non seguite da alcuna risposta od invito per stabilire modalità alternative).
Riferimenti normativi: DPR 28/09/1990 num. 316
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)