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Sez. 1, Sentenza n. 899 del 21/03/1969 (Rv. 339266 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - SINDACATO SULLA DECISIONE ARBITRALE - LIMITI - RIESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - CONDIZIONI - NATURA - DIVERSITA DAL GIUDIZIO DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1969-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339266-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - SINDACATO SULLA DECISIONE ARBITRALE - LIMITI - RIESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - CONDIZIONI - NATURA - DIVERSITA DAL GIUDIZIO DI APPELLO.*

L'impugnazione del lodo arbitrale per nullita, ai sensi dell'art.829 cod.proc.civ., non da luogo ad un giudizio di appello che abiliti il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione del collegio arbitrale, ma da invece adito solamente ad un giudizio rivolto ad accertare se sussista o meno taluna delle nullita, previste dall'art.829 cod.proc.civ. citato, come conseguenza di errores in procedendo, onde esaurisce i suoi effetti nei limiti del cosiddetto judicium rescindens. Eccezionalmente e consentito al giudice dell'impugnazione di accertare, inoltre, le nullita dipendenti da errore in iudicando, ma solamente nei limiti dell'ultimo comma del predetto art. 829 cod.proc.civ., e cioe in riferimento a violazione di regole di diritto, qualora le parti non abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equita e non abbiano rinunciato alle possibilita di impugnare il lodo. Solo se il judicium rescindens si conclude con l'accertamento di una delle predette nullita previste dalla norma citata e possibile il riesame del merito della decisione arbitrale a termini dell'art.830 cod. proc.civ., come oggetto di un successivo ed eventuale judicium rescissorium. (V.3070-68, massima n.335946 2400-66, massima n.324645 372-66, massima n.320724).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)