Sez. 3, Sentenza n. 13072 del 14/07/2004 (Rv. 574575 - 01)
PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI | Procedimento disciplinare - Violazione del divieto di pubblicità reclamistica - Collocazione in cantiere di un cartello recante l'indicazione di uno studio professionale - Mancato accertamento dell'estraneità dello studio professionale rispetto al cantiere - Contraddittorietà della motivazione - Configurabilità.
PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI
Premesso che l'art. 19 del codice deontologico dei periti industriali vieta l'uso di mezzi pubblicitari di tipo reclamistico, mentre non vieta la pubblicità semplicemente informativa, è affetta da vizio di motivazione la sentenza che affermi che costituisce pubblicità reclamistica - vietata - il cartello collocato all'interno del cantiere che indichi, oltre al nominativo del progettista e del coordinatore generale dei lavori, anche il nome dello studio di cui essi fanno parte, svolgendo tale indicazione finalità meramente informative(nella specie, non era risultato che lo studio professionale indicato nel cartello fosse del tutto estraneo ai lavori in corso nel cantiere).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1929 num. 275, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)