Sez. 2, Sentenza n. 1072 del 19/01/2005 (Rv. 578600 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Uso particolare da parte del condomino - Legittimità - Condizioni - Incidenza del nuovo uso - Rilevanza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Fattispecie. .
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI
In considerazione dei limiti imposti dall'art.1102 cod.civ. al condomino, che nell'uso della cosa comune non deve alterarne la destinazione ed impedire agli altri comunisti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, l'alterazione o la modificazione della destinazione del bene comune si ricollega all'entità e alla qualità dell'incidenza del nuovo uso, giacchèl'utilizzazione, anche particolare, della cosa da parte del condomino è consentita, quando la stessa non alteri l'equilibrio fra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari e non determini pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei coesistenti diritti di costoro; tale accertamento è riservato al del giudice di merito e, come tale, non è censurabile in sede di legittimità.(Nella specie, è stata esclusa l'alterazione della destinazione del cortile comune, nel quale era stata ubicata una officina meccanica, giacchè - in considerazione del limitato numero dei clienti giornalieri che vi si recavano - la modesta entità del traffico dei veicoli è stata ritenuta di scarsa incidenza sull'utilizzazione della cosa comune da parte degli altri comproprietari) .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)