Sez. 2, Sentenza n. 5666 del 05/05/2000 (Rv. 536184 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE | Uso particolare e diverso da quello normale da parte di un condomino - Legittimità - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE
La cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., può essere utilizzata dal condomino anche in modo particolare e diverso rispetto alla sua normale destinazione se ciò non alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari, e non determini pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti di costoro (nella specie, utilizzazione, da parte di un condomino, degli scarichi condominiali senza alterarne la destinazione e senza impedirne il pari uso, attuale o potenziali, agli altri condomini).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)