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Sez. 2, Sentenza n. 1302 del 09/04/1975 (Rv. 374808 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DISTINTE AZIONI DEL PROPRIETARIO - RISPETTIVA NATURA - VENDITA DEL FONDO IN CORSO DI GIUDIZIO - AZIONE RISARCITORIA - LEGITTIMAZIONE DEL VENDITORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374808-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DISTINTE AZIONI DEL PROPRIETARIO - RISPETTIVA NATURA - VENDITA DEL FONDO IN CORSO DI GIUDIZIO - AZIONE RISARCITORIA - LEGITTIMAZIONE DEL VENDITORE - CONDIZIONI.*

Nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilita, di cui all'art 844 cod civ, sorgono a favore del proprietario del fondo danneggiato due distinte azioni, di cui una e rivolta alla eliminazione delle cause di dette immissioni, ha carattere reale e si inquadra nel paradigma dell'Azione negatoria regolata dall'art 948 cod civ mentre l'altra, che ha natura risarcitoria, e rivolta ad ottenere l'attribuzione di un indennizzo commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo dipendente dalle immissioni stesse. L'alienazione del fondo verificatasi nel corso del giudizio, non spiega alcuna influenza sulla legittimazione dell'originario proprietario a promuovere e continuare quest'ultima Azione limitatamente al risarcimento dei danni gia prodottisi prima di tale alienazione, qualora risulti che all'acquirente del fondo non sia stato ceduto, da parte dell'attore, anche il diritto di credito al ristoro di tali danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)