Sez. 1, Sentenza n. 2325 del 25/02/1993 (Rv. 481096 - 01)
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - In genere | Retroattività dell'autorizzazione intervenuta successivamente - Esclusione - Deliberazione dell'autorizzazione anteriore alla citazione o alla comparsa di risposta e successiva produzione del relativo documento - Validità.
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - In genere
Il principio secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio intervenuta successivamente non vale a sanare retroattivamente l'irregolarità, quando il giudice del merito abbia già rilevato il difetto di legittimazione processuale e ne abbia tratto le debite conseguenze in ordine alla validità degli atti compiuti in mancanza di autorizzazione, si applica nell'ipotesi in cui l'autorizzazione sia stata concessa dopo il compimento degli atti suddetti, ma non anche quando l'autorizzazione sia stata concessa con deliberazione adottata prima della citazione o della comparsa di risposta, ma sia stata prodotta dalla parte solo in corso di causa, dal momento che in questa seconda ipotesi la legittimazione processuale sussiste fin dall'inizio, mentre il documento contenente tale autorizzazione, versato successivamente in atti, ha funzione meramente probatoria dell'attività processuale regolarmente svolta e non convalidatrice di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)