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Sez. 3, Sentenza n. 4917 del 15/04/2000 (Rv. 535738 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Intervento e produzione dell'autorizzazione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Efficacia retroattiva convalidante - Sussistenza - Limiti - Mancato rilievo del difetto di legittimazione processuale da parte del giudice - Intervento dell'autorizzazione anteriormente all'attività processuale e produzione successiva - Legittimazione processuale al momento del compimento dell'atto - Sussistenza - Valore probatorio e non convalidante della successiva produzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535738-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

L'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, riguardando la "legitimatio ad processum", ossia l'efficacia e non la validità della costituzione dell'ente, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio fino all'udienza di discussione, e la sua produzione ha efficacia convalidante dell'attività svolta in precedenza, onde il vizio di autorizzazione resta sanato con effetto retroattivo, sempre che il giudice non abbia già rilevato il difetto di legittimazione processuale, traendone come conseguenza l'invalidità degli atti compiuti; tuttavia, ove la deliberazione autorizzativa sia intervenuta anteriormente allo svolgimento dell'attività processuale e solo la sua produzione sia successiva, la legittimazione processuale deve ritenersi precedente e la produzione svolge in tale caso una funzione meramente probatoria e non convalidante della precedente attività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)