Sez. 3, Sentenza n. 7131 del 04/05/1999 Ud. (dep. 07/06/1999) Rv. 213740 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Possesso di beni archeologici - Illegittima provenienza - Prova - Ricavabilità da specifici indizi provenienti da tale tipo particolare di beni - Individuazione - Fattispecie: furto archeologico di monete ed altri oggetti metallici.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
La illegittima provenienza delle cose d'antichità e d'arte non solo può risultare dalle indagini nei modi ordinari, ma anche da specifici indizi provenienti da questo particolare tipo di beni, quali la loro tipologia, la loro correlazione con rinvenimenti noti, la condizione delle cose che denuncino il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso. In tali situazioni concrete già fortemente indizianti, la omissione di indicazioni sulla legittimità della provenienza può avere rilievo nel convincimento del giudice per la chiusura del costrutto probatorio. (Fattispecie relativa a furto archeologico in cui il ricorrente era stato trovato in possesso di monete e di oggetti metallici, in numero rilevante ed indifferenziato e con esclusione di oggetti fittili, già indizianti del rinvenimento mediante metaldetector, e la cui responsabilità è stata ritenuta legittimamente fondata sul comportamento tenuto nel corso della perquisizione e nella omissione di qualsiasi allegazione circa la legittimità del possesso, in presenza dei detti elementi indizianti).
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)