Sez. 3, Sentenza n. 986 del 28/01/2002 (Rv. 551888 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Facoltà discrezionale del Giudice d'appello - Modificazione in appello del criterio tabellare utilizzato in primo grado e valutazione equitativa - Obbligo di motivazione del mutamento di criterio.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In tema di liquidazione del danno da invalidità permanente il Giudice d'appello che in tutto o in parte rifiuti il criterio tabellare del calcolo utilizzato in primo grado e proceda per suo conto alla liquidazione equitativa del danno deve dare conto, nella motivazione della decisione, delle ragioni del mutamento di criterio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)