Sez. 3, Sentenza n. 406 del 23/01/1989 (Rv. 461527 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE OVVERO CRITERIO EQUITATIVO - APPLICABILITÀ EVENTUALMENTE CONGIUNTA - FACOLTÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MODIFICAZIONE IN APPELLO DEL CRITERIO TABELLARE UTILIZZATO IN PRIMO GRADO E LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL MUTAMENTO DI CRITERIO - LIQUIDAZIONE DI UNA SOMMA CAPITALE SOSTANZIALMENTE UGUALE - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE OVVERO CRITERIO EQUITATIVO - APPLICABILITÀ EVENTUALMENTE CONGIUNTA - FACOLTÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MODIFICAZIONE IN APPELLO DEL CRITERIO TABELLARE UTILIZZATO IN PRIMO GRADO E LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL MUTAMENTO DI CRITERIO - LIQUIDAZIONE DI UNA SOMMA CAPITALE SOSTANZIALMENTE UGUALE - IRRILEVANZA.*
In tema di liquidazione del danno da Invalidità permanente, il giudice del merito può applicare le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie approvate con R. decreto n. 1403 del 1922, ovvero ricorrere puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., od ancora contemperare l'uno e l'altro criterio, utilizzando le tabelle come dati di partenza e di orientamento per la liquidazione equitativa, e la scelta dell'uno o dell'altro criterio di liquidazione od il ricorso a quello misto rappresentano espressione di una facoltà discrezionale del giudice, insindacabile in Sede di legittimità. Tuttavia, qualora il giudice dell'appello modifichi il criterio tabellare utilizzato in primo grado e proceda alla liquidazione equitativa, deve dare conto delle ragioni del mutamento di criterio, ancorché venga liquidata una somma capitale sostanzialmente uguale, attesa la diversa incidenza, nei due casi, della decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria. (V 1058/79, mass n 397254, sulla seconda parte; (Conf 6851/86, mass n 448956; (Conf 2823/83, mass n 427740, sulla prima parte; (Conf 1753/73, mass n 364701).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)