Sez. 1, Sentenza n. 22651 del 22/05/2014 Cc. (dep. 30/05/2014) Rv. 259623 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Revoca al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 168 cod. pen. - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato dal giudice della esecuzione, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 168 cod.pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che possa costituire motivo idoneo a fondare la revoca "in executivis", l'interesse di fatto del condannato a fruire della sospensione condizionale in relazione ad eventuali future condanne).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)