Sez. 3, Sentenza n. 45251 del 09/10/2014 Cc. (dep. 03/11/2014) Rv. 260970 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Concessione del beneficio per la seconda volta - Computo della pena complessiva - Pena pecuniaria inflitta nella prima condanna ragguagliata a quella detentiva - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta, deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163 cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la revoca della pena sospesa di anni 1 di reclusione, che, sommata alla precedente già dichiarata sospesa di mesi undici di arresto ed euro 20.000 di ammenda - pari, per effetto del ragguaglio della pena pecuniaria, ad anni uno, mesi uno e giorni venti di arresto - travalicava i limiti dei due anni, fissati dall'art. 163 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)