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Sez. 6, Sentenza n. 30597 del 31/01/2001 Ud. (dep. 06/08/2001) Rv. 219835 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Ricorso incidentale per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219835-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

In tema di impugnazioni, deve ritenersi inammissibile, in quanto non previsto dalla legge, il ricorso incidentale per cassazione, né è possibile desumere dall'espressa previsione dell'appello incidentale di cui all'art.595 cod. proc. pen., l'esistenza della più generale categoria dell'impugnazione incidentale, applicabile anche al ricorso in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 561 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 561 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)