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Sez. 3, Sentenza n. 569 del 07/02/1996 Cc. (dep. 07/03/1996) Rv. 204720 - 01

Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) | Ricorso incidentale per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204720-01

Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività)

In tema di impugnazioni, il ricorso incidentale per cassazione, non previsto dalla legge, è inammissibile, né può desumersi dall' espressa previsione dell'appello incidentale di cui all'art. 595 cod. proc. pen., l'esistenza di una generale categoria dell'impugnazione incidentale nella quale far rientrare il suddetto ricorso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)