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Sez. L, Sentenza n. 6152 del 02/06/1993 (Rv. 482636 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità Sanitarie Locali - Personale dipendente - In genere | Articolazione degli orari e turni di servizio - Compito dell'ufficio di direzione della U.S.L. d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate - Diritto soggettivo di queste ultime alla partecipazione effettiva alla determinazione del contenuto dell'atto amministrativo in materia - Tutela ex art. 28 Statuto Lavoratori anche nel sistema anteriore alla legge n. 146 del 1990 - Portata.
Stato
decisa il 1993-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482636-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità Sanitarie Locali - Personale dipendente - In genere

La disposizione dell'art. 15, ultimo comma del d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (con cui sono state recepite ed emanate, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 93 del 1983, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale), stabilendo che "l'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale" o da organo corrispondente "d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate", attribuisce a dette organizzazioni un potere di partecipazione effettiva alla determinazione del contenuto dell'atto amministrativo diretto a regolare la materia, in attuazione della disciplina prevista dagli accordi sindacali. Tale prerogativa corrisponde ad un diritto soggettivo strumentale alla realizzazione degli interessi collettivi propri delle organizzazioni sindacali, la lesione del quale - tutelabile, anche nel sistema vigente prima della legge 12 giugno 1990 n. 146, ai sensi dell'art. 28 Statuto Lavoratori - è configurabile nell'ipotesi in cui la direzione dell'ente, dopo contatti e trattative con le organizzazioni sindacali, adotti il provvedimento ignorando la necessità dell'intesa e senza tener alcun conto delle ragioni esposte dal sindacato.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 6 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 426 art. 1 CORTE COST., DPR 20/05/1987 num. 270 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)