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Sez. L, Sentenza n. 232 del 13/01/1996 (Rv. 495362 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Contrattazione decentrata "ex"art. 27 d.P.R. n. 268 del 1987 - Materie - Organizzazione del lavoro e proposte per la sua programmazione al fine del miglioramento dei servizi - Partecipazione alla negoziazione su tali materie - Diritto soggettivo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali - Tutela ex art. 28 Stat. Lavoratori - Operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495362-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In relazione alle previsioni dell'art. 27 del d.P.R. 13 maggio 1987 n.268 (con cui sono state recepite ed emanate, ai sensi dell'art. 6 della legge n.93 del 1983, le norme risultanti dalla disciplina dell'accordo sindacale per il triennio 1985/1987 per il personale del comparto degli enti locali), successivamente modificate dall'art.31 del d.P.R. 3 agosto 1990 n.333, che includono tra le materie di contrattazione decentrata l'organizzazione del lavoro, nonché le proposte per la sua programmazione al fine del miglioramento dei servizi, la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali indicate nella legge alla negoziazione su tali materie corrisponde ad un diritto soggettivo come strumento di realizzazione degli interessi collettivi propri delle stesse organizzazioni, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario con l'azione ex art.28 legge n.300 /1970 (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha ritenuto l'antisindacalità della condotta dell'amministrazione di un ente locale, che dopo la stipulazione di un accordo con le organizzazioni sindacali CISL e UIL, ma non con la CGIL, aveva indetto incontri per la discussione su materie riservate alla contrattazione convocando solo i sindacati firmatari aderenti all'accordo.)

Riferimenti normativi: DPR 13/05/1987 num. 268 art. 27, DPR 03/08/1990 num. 333 art. 31, Legge 29/03/1983 num. 93 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)