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Sez. 5, Sentenza n. 11468 del 25/05/2011 (Rv. 618079 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Avviso di rettifica - Disconoscimento del rimborso dell'imposta - Notifica dello stesso al cessionario del credito - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618079-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di IVA, l'avviso di rettifica con cui l'Amministrazione finanziaria disconosce il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta non deve essere notificato al cessionario del credito IVA, in quanto si riferisce al rapporto tributario scindibile intercorrente tra cedente ed Amministrazione, mentre il cessionario รจ titolare di un autonomo diritto, derivante da quello del cedente e da far valere direttamente contro l'Amministrazione ceduta, anche attraverso un intervento adesivo autonomo nel processo, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)